
Dl fiscale, la bozza: dai miliardi per l'assegno unico ai congedi parentali. I dettagli sulla cassa integrazione

Emergono le prime novità legate al decreto leggi fiscale, la cui bozza venerdì 15 ottobre andrà all'esame del Consiglio dei Ministri. A cominciare dal fondo assegno universale e servizi alla famiglia, che è incrementato di 6 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
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E ancora: i contribuenti decaduti dalla rottamazione ter e dal Riammissione e dal saldo e stralcio saranno riammessi al condono se verseranno integralmente quanto dovuto entro il 30 novembre di quest’anno. La norma stabilisce che il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate "è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021". Per quanto riguarda invece altri provvedimenti sulla famiglia, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Covid del figlio, nonché alla durata della quarantena. La norma prevede il riconoscimento un’indennità pari al 50% della retribuzione. Il beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata a prescindere dall’età del figlio.
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Infine la questione legata agli ammortizzatori sociali. I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il primo ottobre e il 31 dicembre 2021. Le settimane si riducono a 9 nel caso di industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l’anno 2021.
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